Tribunale di Salerno, 29 ottobre 2025, n. 4332
Massima
La clausola compromissoria contenente il riferimento all'interpretazione ed esecuzione del contratto ha portata onnicomprensiva e ricomprende tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto cui è annessa, inclusa la domanda di pagamento del corrispettivo pattuito.
L'efficacia della clausola compromissoria per arbitrato rituale, quale clausola onerosa soggetta alla disciplina delle condizioni generali di contratto, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto solo quando sia inserita in strutture negoziali predisposte per regolare una serie indefinita di rapporti, non quando il contratto sia frutto di specifiche trattative tra le parti.
La questione della sussistenza della competenza arbitrale costituisce questione di competenza in senso tecnico e non di merito, ai sensi dell'art. 819 ter cod. proc. civ., e deve essere dichiarata con sentenza contenente l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo.
L'incompetenza del giudice ordinario per devoluzione della controversia agli arbitri comporta la revoca del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente.
Note Metodologiche
standard