Tribunale di Salerno, 29 giugno 2025, n. 2881
Massima
L'applicabilità dell'art. 1341 cod. civ. alle clausole compromissorie postula l'esistenza di condizioni generali di contratto, le quali implicano l'elaborazione unilaterale dello schema contrattuale da parte del predisponente e la destinazione a disciplinare una serie indeterminata di rapporti, non ricorrendo tale fattispecie quando il contratto non sia destinato alla applicazione seriale.
La proposizione di domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica rinuncia alla clausola compromissoria, essendo l'esame della domanda riconvenzionale ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, senza necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima.
La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ex art. 819-ter cod. proc. civ., devolvendo agli arbitri in via esclusiva la decisione sulla competenza senza che la pendenza di causa connessa davanti al giudice ordinario determini vis attractiva in favore di quest'ultimo.
La clausola compromissoria vincola esclusivamente le parti del contratto che la contiene, non estendendosi a soggetti terzi anche se chiamati a rispondere solidalmente nella medesima controversia per diverso titolo di responsabilità.
Note Metodologiche
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