Tribunale di Salerno, 23 giugno 2025, n. 2789
Massima
La clausola compromissoria inserita nel solo statuto di una società cooperativa non è idonea a radicare la competenza arbitrale per le controversie tra la cooperativa e soggetti che siano stati suoi soci, quando tali controversie non traggano origine da rapporti endosocietari ma attengano esclusivamente al trasferimento in proprietà di immobili costruiti dalla cooperativa. Per l'estensione della clausola arbitrale statutaria a tali rapporti contrattuali è necessaria una espressa previsione dell'applicabilità della clausola ai rapporti di assegnazione e trasferimento degli immobili, ovvero l'inserimento di un'autonoma clausola compromissoria negli atti contrattuali specifici.
Note Metodologiche
standard