Tribunale di Salerno, 22 giugno 2025, n. 2762
Massima
A seguito della riforma dell'arbitrato operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, l'art. 819-ter cod. proc. civ. definisce espressamente in termini di "competenza" la questione inerente l'accertamento dell'operatività di una convenzione d'arbitrato, superando il precedente orientamento che qualificava tale questione come di merito.
La sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in ordine alla validità della clausola compromissoria è impugnabile con regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ.
Nelle cooperative edilizie la clausola compromissoria statutaria si applica alle controversie derivanti dal rapporto sociale e mutualistico, ivi comprese quelle relative ai crediti che trovano fondamento nello statuto e nelle delibere degli organi sociali, restando escluse le controversie di natura sinallagmatica relative alla vendita dell'immobile al socio.
L'operatività della clausola compromissoria statutaria non è esclusa dalla circostanza che il socio agisca formalmente in qualità di prenotatario, qualora dalla scrittura di prenotazione risulti che questi si obbliga "in qualità di socio" ad eseguire versamenti sociali oggetto della controversia.
Note Metodologiche
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