sentenza
N. 3296
Anno: 2019

Tribunale di Salerno, 21 ottobre 2019, n. 3296

⚖️ Tribunale di Salerno
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Massima

Nella disciplina precedente la riforma del 2006, la natura negoziale dell’arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, si traduce nell’impugnabilità del lodo soltanto per i vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà negoziale, e quindi per errore, dolo, violenza o incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o degli arbitri stessi. In quest’ottica può assumere rilievo anche il rispetto del principio del contraddittorio, la cui inosservanza da parte degli arbitri, al pari degli altri vizi, può essere dedotta come motivo di impugnazione del lodo esclusivamente in riferimento all’art. 1429 cod. civ., venendo in considerazione non già come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Salerno, 21/10/2019, n. 3296, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-salerno-21-ottobre-2019-n-3296-1752148086/