Tribunale di Salerno, 17 settembre 2025, n. 3670
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non determina una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico, ma una questione di proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere decreto ingiuntivo, ma impone al giudice adito, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte.
La questione della validità o interpretazione della clausola compromissoria è da considerarsi attinente al merito della controversia e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito.
La clausola arbitrale deve essere interpretata con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse.
Note Metodologiche
standard