sentenza
N. 496
Anno: 2025

Tribunale di Rovigo, 18 giugno 2025, n. 496

⚖️ Tribunale di Rovigo
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Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un soggetto dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società.
L'assuntore del concordato fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione sostanziale e processuale, sicché il terzo convenuto in giudizio può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, compresa quella di compromesso.
La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità e autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui a essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. La invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima per la decisione delle controversie nascenti dalla esecuzione di quel contratto.
Nel caso di convenzione contenente clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 legge fall. (oggi art. 97 codice della crisi d'impresa), configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Rovigo, 18/06/2025, n. 496, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rovigo-18-giugno-2025-n-496-1755251805-9252/