Ai sensi dell’art. 810 c.p.c., l’autorità giudiziaria è competente a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale qualora le parti non abbiano provveduto alla nomina secondo le modalità stabilite.
Ai sensi dell’art. 810 c.p.c., l’autorità giudiziaria è competente a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale qualora le parti non abbiano provveduto alla nomina secondo le modalità stabilite.