ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Roma, ord. 1 dicembre 2025

⚖️ Tribunale di Roma
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Massima

L'art. 815, co. 1, n. 6-bis cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la ricusazione dell'arbitro per gravi ragioni di convenienza tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità, costituisce norma di chiusura idonea a ricomprendere non soltanto le situazioni attinenti ai rapporti tra l'arbitro e le parti, ma anche tutte quelle circostanze che potrebbero incidere sulla serena ed imparziale elaborazione della decisione da parte dei componenti dell'organo giudicante.
Il termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione dell'arbitro, previsto dall'art. 815, co. 2, cod. proc. civ., è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
L'arbitro nominato dalla parte e il presidente del collegio arbitrale sono soggetti ai medesimi doveri di indipendenza e imparzialità che gravano sull'arbitro unico, ferma restando la circostanza che la nomina del presidente da parte degli arbitri designati dalle parti gli attribuisce una più accentuata terzietà.
La condivisione tra arbitri componenti il medesimo collegio dei locali in cui viene esercitata l'attività professionale, unitamente alla circostanza che uno di essi abbia proposto all'altro l'incarico di presidente del collegio, configura una situazione di potenziale debito morale di riconoscenza idonea a integrare le gravi ragioni di convenienza rilevanti ai fini della ricusazione ai sensi dell'art. 815, co. 1, n. 6-bis cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 01/12/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-1-dicembre-2025-1769520015-5303/