Tribunale di Roma, 28 luglio 2025, n. 11390
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali avente funzione distinta dal contratto cui accede, sicché le parti possono porla nel nulla solo mediante manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto.
L'eccezione di compromesso per arbitri esteri sottopone al giudice una questione di giurisdizione e non di competenza, con la conseguenza che il rimedio avverso la sentenza che accoglie tale eccezione è l'appello e non il regolamento di competenza ex art. 819-ter cod. proc. civ.
L'arbitrato internazionale non può che essere rituale, nonostante diversa qualificazione operata dalle parti, in quanto il sistema prevede unicamente una specifica figura di arbitrato rituale idonea a superare i confini domestici, con possibile applicazione delle norme dettate per l'arbitrato rituale nazionale ove non incompatibili con il carattere internazionale.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e sole le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico.
Per le clausole compromissorie "per relationem" previste in diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento, il requisito di forma scritta ad substantiam è soddisfatto se il rinvio contenuto nel contratto prevede richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione.
Note Metodologiche
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