Tribunale di Roma, 27 settembre 2025, n. 13236
Massima
La disposizione di cui all'art. 2945 cod. civ. relativa all'interruzione della prescrizione si applica anche ai giudizi arbitrali, con la conseguenza che la proposizione della domanda arbitrale interrompe il decorso del termine prescrizionale per i crediti dedotti nel procedimento.
L'interruzione della prescrizione operata dalla proposizione della domanda arbitrale estende i propri effetti, in applicazione dell'art. 1310 cod. civ., anche nei confronti dei soggetti coobbligati in solido con il soggetto nei cui confronti è stata proposta la domanda arbitrale.
Il termine di prescrizione rimane sospeso, ai sensi dell'art. 2943 co. 4 cod. civ., fino alla data di deposito della sentenza della Corte di Cassazione che definisce il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Note Metodologiche
standard