Tribunale di Roma, 22 settembre 2025, n. 12903
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto sociale determina l'improponibilità della domanda giudiziaria per rinuncia delle parti all'azione, in quanto le parti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.
L'eccezione fondata su clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria ma contesta la proponibilità della domanda, configurandosi come pronuncia su questione preliminare di merito attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale possono validamente formare oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, rimanendo escluse dall'area della indisponibilità solo quelle concernenti interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da iniziativa di parte.
Note Metodologiche
standard