sentenza
N. 12137
Anno: 2025

Tribunale di Roma, 2 settembre 2025, n. 12137

⚖️ Tribunale di Roma
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Massima

L'art. 808-ter cod. proc. civ., che disciplina i motivi di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, si applica esclusivamente alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, mentre per le convenzioni anteriori restano applicabili i principi generali dell'impugnazione negoziale per vizi della volontà.
Il lodo arbitrale irrituale emesso in base a convenzione stipulata prima della riforma del 2006 è impugnabile solo per i vizi che incidono sulla volontà negoziale dell'arbitro, quali errore essenziale, violenza, dolo e incapacità, con esclusione dell'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 cod. proc. civ.
Nell'arbitrato societario irrituale, il richiamo statutario alle disposizioni del d.lgs. 5/2003 non comporta l'applicazione delle norme di tale decreto che si riferiscono esclusivamente all'arbitrato rituale, rimanendo ferma la natura irrituale e l'insindacabilità nel merito del lodo.
La violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri nell'arbitrato irrituale rileva ai fini dell'impugnazione del lodo come errore essenziale che ha inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri, comportando un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato arbitrale.
Le censure relative a errores in iudicando sono inammissibili nell'arbitrato societario irrituale quando non abbiano ad oggetto questioni non compromettibili o la validità di delibere assembleari, indipendentemente dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 02/09/2025, n. 12137, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-2-settembre-2025-n-12137-1761750876-9995/