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Tribunale di Roma, 15 maggio 2026, n. 8225

La clausola compromissoria che escluda espressamente dalla competenza arbitrale i procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. e le relative fasi di opposizione radica la competenza del giudice ordinario per il procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione.

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