sentenza
N. 14095
Anno: 2025

Tribunale di Roma, 13 ottobre 2025, n. 14095

⚖️ Tribunale di Roma
📅

Massima

La clausola compromissoria che prevede che la soluzione delle controversie "potrà" essere devoluta ad arbitrato non ha carattere meramente facoltativo, ma vincola le parti alla procedura arbitrale, poiché l'impiego del verbo modale è l'unica formulazione lessicalmente corretta per esprimere la volontà di riservare ad un collegio arbitrale la soluzione delle controversie, non potendo le parti utilizzare verbi significanti dovere o obbligo in relazione all'esercizio di una facoltà processuale.
La clausola compromissoria che demanda la risoluzione delle controversie ad un arbitrato amministrato presso la camera arbitrale della camera di commercio del luogo ove ha sede la società non è affetta da nullità per indeterminatezza quando individua con sufficiente precisione l'organismo arbitrale competente e le modalità di nomina degli arbitri.
La devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale in forza di espressa clausola compromissoria comporta l'improponibilità della domanda e non pone questione di competenza per territorio o materia del giudice ordinario.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 13/10/2025, n. 14095, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-13-ottobre-2025-n-14095-1768914063-4803/