Tribunale di Roma, 11 febbraio 2026, n. 2600
Massima
La clausola compromissoria che deferisce a un collegio arbitrale le controversie tra soci ovvero tra soci e società relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'atto costitutivo, prevedendo che il collegio decida senza formalità quale amichevole compositore, configura un arbitrato irrituale e rende la domanda giudiziale inammissibile, senza dar luogo a un'ipotesi di difetto di competenza funzionale.
La clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo di una società, che deferisce agli arbitri le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sociale, si applica anche al socio che abbia cessato di far parte della compagine sociale, qualora questi, nel far valere pretese derivanti dal rapporto societario, invochi il rispetto delle regole convenute nello statuto medesimo.
Note Metodologiche
standard