Tribunale di Roma, 10 settembre 2025, n. 12369
Massima
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili comprende anche le controversie relative all'esistenza di finanziamenti soci e al conseguente obbligo restitutorio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del finanziamento stesso, costituendo tale qualificazione questione di merito.
L'eccezione di compromesso per arbitrato rituale, sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, comporta che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri, trattandosi di questione di competenza e non di giurisdizione.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, quando sussiste incompetenza del giudice che ha emesso il decreto per devoluzione della cognizione ad arbitri, il giudice dell'opposizione deve pronunciare sentenza e non ordinanza, dichiarando l'incompetenza, la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo.
Note Metodologiche
standard