Tribunale di Roma, 10 maggio 2016, n. 9376
Tribunale
di Roma
Massima
L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 10/05/2016, n. 9376, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-10-maggio-2016-n-9376-1752148079/