Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo; tuttavia, qualora venga proposta opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola, il giudice dell'opposizione deve dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo; tuttavia, qualora venga proposta opposizione fondata sull’esistenza di tale clausola, il giudice dell’opposizione deve dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Come citare
Tribunale di Roma, 1 Dicembre 2025, N. 16743, «Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025, n. 16743», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-1-dicembre-2025-n-16743-1769520015-6421/