Tribunale di Rimini, 24 aprile 2026, n. 263
Massima
Al fine di stabilire se una clausola contrattuale configuri una convenzione di arbitrato ovvero una mera condizione di procedibilita', occorre interpretarla secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.: le locuzioni "decidera'" e "lodo", che implicano il potere del collegio di pronunciare un provvedimento decisorio vincolante, depongono inequivocabilmente nel senso della natura arbitrale della clausola e non di una semplice condizione di procedibilita'.
Il criterio discretivo tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione della controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volonta'.
L'eccezione fondata su una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito e non alla competenza, a differenza dell'eccezione di arbitrato rituale che ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che, in caso di accoglimento, il giudice pronuncia sentenza di rigetto nel merito e non ordinanza di incompetenza.
L'eccezione di arbitrato irrituale costituisce eccezione di merito in senso stretto e, nel procedimento di sfratto convertito nelle forme del rito lavoro ex art. 667 c.p.c., deve essere sollevata entro il termine delle memorie integrative.
Note Metodologiche
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