Tribunale di Rimini, 23 marzo 2021, n. 296
Tribunale
di Rimini
Massima
Poiché l'art. 83-bis l.fall. prevede espressamene, quale conseguenza dello scioglimento del contratto, l'improcedibilità del giudizio
arbitrale originato da una clausola compromissoria in esso contenuta, a maggior ragione deve concludersi nel senso della non opponibilità al
fallimento di una simile clausola nei casi in cui il giudizio arbitrale non sia pendente. Argomentare diversamente condurrebbe a riservare un trattamento giuridico irragionevolmente differente ad ipotesi assimilabili.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Rimini, 23/03/2021, n. 296, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-23-marzo-2021-n-296-1752148092/