Tribunale di Rimini, 20 novembre 2025, n. 861
Massima
La clausola compromissoria che devolve ad arbitri la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione di un contratto di locazione non opera nella fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto, attesa la competenza funzionale inderogabile dell'autorità giudiziaria ordinaria in tale fase speciale. L'efficacia della clausola arbitrale si esplica solo con il passaggio alla fase di cognizione piena, nella quale il giudice deve spogliarsi della controversia e rimetterla con sentenza alla decisione dell'arbitro.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di locazione, che preveda la devoluzione delle controversie ad arbitro unico con applicazione dell'arbitrato irrituale, ove risulti validamente pattuita ed efficace, comporta l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere del merito della causa, con conseguente obbligo di rimettere la controversia alla decisione dell'arbitro designato secondo le modalità convenzionalmente stabilite.
Note Metodologiche
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