Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Rimini, 15 giugno 2026, n. 366

Tribunale di Rimini

Massima

L'operatività della clausola compromissoria statutaria è circoscritta alla fase attiva dell'ente e non si estende alla fase successiva allo scioglimento, con la conseguenza che le controversie relative all'accertamento dello scioglimento e le domande consequenziali restano devolute alla cognizione del giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’operatività della clausola compromissoria statutaria è circoscritta alla fase attiva dell’ente e non si estende alla fase successiva allo scioglimento, con la conseguenza che le controversie relative all’accertamento dello scioglimento e le domande consequenziali restano devolute alla cognizione del giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Rimini, 15 Giugno 2026, N. 366, «Tribunale di Rimini, 15 giugno 2026, n. 366», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-15-giugno-2026-n-366/

Condividi questa decisione