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Tribunale di Rimini, 15 giugno 2026, n. 366

L’operatività della clausola compromissoria statutaria è circoscritta alla fase attiva dell’ente e non si estende alla fase successiva allo scioglimento, con la conseguenza che le controversie relative all’accertamento dello scioglimento e le domande consequenziali restano devolute alla cognizione del giudice ordinario.

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