sentenza
N. 80
Anno: 2026

Tribunale di Rimini, 11 febbraio 2026, n. 80

⚖️ Tribunale di Rimini
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Massima

Il lodo arbitrale rituale dichiarato esecutivo ha la stessa efficacia di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ai fini dell'esecuzione forzata.
Nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione fondata su lodo arbitrale rituale dichiarato esecutivo, il giudice dell'opposizione non può esercitare alcun controllo intrinseco sul lodo, né riesaminare il merito della controversia arbitrale, essendo il suo sindacato limitato alla verifica della persistente efficacia del titolo esecutivo e alla constatazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito successivi alla formazione del lodo.
Le questioni di merito che avrebbero potuto essere sollevate nel procedimento arbitrale sono coperte dal giudicato formatosi con il lodo e non possono essere riproposte in sede di opposizione all'esecuzione.
Il difetto di legittimazione passiva della parte nel procedimento arbitrale costituisce una questione di merito relativa alla regolare costituzione del rapporto processuale arbitrale, non suscettibile di rivalutazione in sede di opposizione all'esecuzione fondata sul lodo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Rimini, 11/02/2026, n. 80, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-11-febbraio-2026-n-80-1774871929-7383/