ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 3 gennaio 2026

⚖️ Tribunale di Reggio Emilia
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Massima

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata al momento in cui si pone la questione del riparto di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'arbitro, indipendentemente dall'epoca in cui si sono verificati i fatti posti a fondamento della domanda.
L'invalidità della clausola compromissoria prevista a tutela della parte contrattuale debole costituisce una forma di invalidità relativa di protezione, rimessa alla disponibilità del soggetto protetto, il quale, invocando la clausola stessa, opera una rinuncia implicita alla specifica protezione accordatagli.
L'eccezione di invalidità della clausola compromissoria sollevata dinanzi al giudice ordinario dalla parte che ha precedentemente manifestato la volontà di avvalersi della medesima clausola richiedendo l'instaurazione del procedimento arbitrale è contraria al divieto di venire contra factum proprium e deve essere dichiarata inammissibile.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Reggio Emilia, 03/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-emilia-ordinanza-del-3-gennaio-2026-1774352705-7960/