Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Reggio Emilia, ord. 29 gennaio 2026

Tribunale di Reggio Emilia

Massima

La rinuncia alla clausola compromissoria che prevede un arbitrato rituale deve essere provata dalla parte che agisce in giudizio ordinario; la mera allegazione di un accordo di rinuncia, in assenza di prova e a fronte di contestazione della controparte, non è sufficiente a superare l'eccezione d'incompetenza del giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La rinuncia alla clausola compromissoria che prevede un arbitrato rituale deve essere provata dalla parte che agisce in giudizio ordinario; la mera allegazione di un accordo di rinuncia, in assenza di prova e a fronte di contestazione della controparte, non è sufficiente a superare l’eccezione d’incompetenza del giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Reggio Emilia, 29 Gennaio 2026, «Tribunale di Reggio Emilia, ord. 29 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-emilia-ord-29-gennaio-2026-1774443275-5508/

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