Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Reggio calabria, decr. 23 giugno 2026 (R.G. 00001651/2026)

Tribunale di Reggio calabria

Massima

Qualora una parte abbia manifestato la volontà di non dare seguito alla convenzione d'arbitrato, rifiutando di nominare l'arbitro di propria competenza, il presidente del tribunale provvede alla nomina ai sensi dell'art. 810, co. 2, c.p.c., su istanza dell'altra parte, senza che sia necessario accertareondatezza delle ragioni del rifiuto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Qualora una parte abbia manifestato la volontà di non dare seguito alla convenzione d’arbitrato, rifiutando di nominare l’arbitro di propria competenza, il presidente del tribunale provvede alla nomina ai sensi dell’art. 810, co. 2, c.p.c., su istanza dell’altra parte, senza che sia necessario accertareondatezza delle ragioni del rifiuto.

Come citare

Tribunale di Reggio calabria, 23 Giugno 2026, «Tribunale di Reggio calabria, decr. 23 giugno 2026 (R.G. 00001651/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-decr-23-giugno-2026-r-g-00001651-2026/

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