Qualora una parte abbia manifestato la volontà di non dare seguito alla convenzione d’arbitrato, rifiutando di nominare l’arbitro di propria competenza, il presidente del tribunale provvede alla nomina ai sensi dell’art. 810, co. 2, c.p.c., su istanza dell’altra parte, senza che sia necessario accertareondatezza delle ragioni del rifiuto.
