Tribunale di Ravenna, ord. 14 luglio 2025
Massima
La devoluzione della controversia ad arbitri irrituali si configura come rinuncia alla giurisdizione dello Stato attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica e la relativa eccezione deve ritenersi propria in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
La proposizione dell'eccezione di compromesso contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.
Note Metodologiche
standard