Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Ravenna, 20 febbraio 2026, n. 124

La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società di persone è affetta da nullità ai sensi dell’art. 838-bis, co. 2, cod. proc. civ., ove non preveda la designazione degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, comportando l’inefficacia della clausola e l’impossibilità di instaurare il procedimento arbitrale, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Exit mobile version