Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2025, n. 107
Tribunale
di Ragusa
Massima
Non è nulla per violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 la clausola compromissoria, contenuta in uno statuto sociale, che demandi la nomina degli arbitri a un terzo che non sia predeterminato dalla clausola stessa, ma sia di volta in volta scelto dalle parti.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ragusa, 21/01/2025, n. 107, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-21-gennaio-2025-n-107-1752155145/