Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Ragusa, 10 giugno 2025, n. 890

Tribunale di Ragusa

Massima

L'improponibilità della domanda per previsione di clausola compromissoria che devolve la controversia ad arbitrato irrituale è rilevabile non d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, che deve essere proposta entro il termine previsto dall'art. 167 cod. proc. civ. per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Ragusa, 10 Giugno 2025, N. 890, «Tribunale di Ragusa, 10 giugno 2025, n. 890», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-10-giugno-2025-n-890-1754375395-4330/

Condividi questa decisione