Tribunale di Ragusa, 10 giugno 2025, n. 890
Tribunale
di Ragusa
Massima
L'improponibilità della domanda per previsione di clausola compromissoria che devolve la controversia ad arbitrato irrituale è rilevabile non d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, che deve essere proposta entro il termine previsto dall'art. 167 cod. proc. civ. per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ragusa, 10/06/2025, n. 890, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-10-giugno-2025-n-890-1754375395-4330/