Tribunale di Potenza, 25 novembre 2025, n. 2372
Massima
La controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri, poiché le norme dirette a garantire tali principi, oltre ad essere imperative, trascendono l'interesse del singolo socio ed attengono a diritti indisponibili, essendo dettate anche a tutela dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie "fra i soci per fatti sociali" non è applicabile al giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari, il quale vede come unica legittimata passiva la società e non i singoli soci, producendo l'eventuale sentenza di nullità o annullamento effetti esclusivamente nei confronti dell'ente e non direttamente nei confronti dei soci.
Note Metodologiche
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