sentenza
N. 1228
Anno: 2025

Tribunale di Potenza, 25 giugno 2025, n. 1228

⚖️ Tribunale di Potenza
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Massima

La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità e autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede. L'invalidità ovvero la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima per la decisione delle controversie nascenti dalla esecuzione di quel contratto.
La ricognizione di debito, ex art. 1988 cod. civ., avendo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determinando astrazione processuale della causa debendi, non è idonea ad incidere sull'efficacia degli accordi precedentemente raggiunti dalle parti, né tantomeno può porre nel nulla la convenzione di arbitrato rituale in essi prevista.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Potenza, 25/06/2025, n. 1228, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-potenza-25-giugno-2025-n-1228-1755251805-5214/