Tribunale di Potenza, 17 novembre 2025, n. 2270
Massima
La clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale quale "amichevole compositore", il quale "giudicherà pro bono et aequo senza formalità di procedura", configura un arbitrato irrituale, la cui eccezione di compromesso deve essere sollevata entro i termini previsti per la formulazione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, con conseguente decadenza in caso di mancata tempestiva proposizione.
La clausola compromissoria statutaria che devolva agli arbitri le controversie "tra i soci, loro eredi ed aventi causa" non si estende alle liti promosse dalla società nei confronti di un socio, ancorché quest'ultimo venga convenuto nella sua pregressa qualità di amministratore, trattandosi di controversia ontologicamente diversa da quelle intercorrenti esclusivamente tra soci.
Note Metodologiche
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