Tribunale di Pordenone, 28 maggio 2025, n. 325
Massima
Il lodo pronunciato in sede di arbitrato irrituale è annullabile ai sensi dell'art. 808-ter, co. 2, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. quando gli arbitri non si attengono alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo stesso oppure quando non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Gli arbitri nell'arbitrato irrituale sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di non anticipazione della decisione, non potendo rivelare preventivamente alle parti il contenuto della decisione che intendono assumere né le valutazioni in forza delle quali perverranno all'emissione del lodo.
Nell'arbitrato irrituale il principio del contraddittorio richiede che a tutte le parti sia garantita la possibilità di conoscere le ragioni sostenute dagli avversari e di far valere le proprie tesi, senza che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottare a fondamento del proprio giudizio.
La violazione dell'obbligo di riservatezza si configura quando gli arbitri informano le parti, o anche una sola di esse, in merito alle domande che ritengono fondate e meritevoli di accoglimento o in ordine agli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, anticipando di fatto il contenuto del lodo.
In presenza di clausola compromissoria che devolve agli arbitri la risoluzione delle controversie contrattuali, le domande riconvenzionali aventi il medesimo oggetto del rapporto coperto da tale clausola sono improponibili avanti al giudice ordinario, dovendo essere necessariamente sottoposte agli arbitri.
Note Metodologiche
standard