Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Pordenone, 14 novembre 2025, n. 595

Tribunale di Pordenone

Massima

Nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista, la clausola compromissoria che deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore di un collegio arbitrale costituisce clausola vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica. L'efficacia di tale clausola è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cod. civ., ma anche alla dimostrazione, il cui onere grava sul professionista che intende avvalersene, che la clausola medesima sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista, la clausola compromissoria che deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di un collegio arbitrale costituisce clausola vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica. L’efficacia di tale clausola è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ., ma anche alla dimostrazione, il cui onere grava sul professionista che intende avvalersene, che la clausola medesima sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore.

Come citare

Tribunale di Pordenone, 14 Novembre 2025, N. 595, «Tribunale di Pordenone, 14 novembre 2025, n. 595», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pordenone-14-novembre-2025-n-595-1769332606-1838/

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