sentenza
N. 593
Anno: 2025

Tribunale di Pistoia, 30 settembre 2025, n. 593

⚖️ Tribunale di Pistoia
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Massima

L'incompetenza per materia del giudice ordinario sussiste quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri rituali mediante clausola compromissoria, configurandosi tale questione come problema di competenza e non di giurisdizione.
Il principio delle vie parallele esclude l'operatività della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, non impedendo la pendenza della medesima causa davanti al giudice e agli arbitri, salvo il divieto di domanda giudiziale avente ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato durante la pendenza del processo arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Pistoia, 30/09/2025, n. 593, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pistoia-30-settembre-2025-n-593-1768826386-8262/