Tribunale di Pisa, ord. 17 dicembre 2025
Massima
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. non riveste natura cautelare, difettando tanto del presupposto dell'urgenza quanto della valutazione del fumus boni iuris, sicché in presenza di clausola compromissoria il ricorso a tale strumento processuale è precluso, non trovando applicazione l'art. 669-quinquies cod. proc. civ. che consente la proposizione di istanze cautelari nonostante la devoluzione della controversia ad arbitri.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che devolva agli arbitri le controversie relative al rapporto sociale, si estende alle controversie concernenti il recesso del socio e la conseguente liquidazione della quota, permanendo il vincolo compromissorio anche dopo la perdita della qualità di socio per tutte le controversie originate dal contratto sociale, ivi comprese quelle attinenti alla fase di liquidazione del valore della partecipazione, che si esaurisce solo con il pagamento della somma dovuta.
L'art. 838-bis co. 3 cod. proc. civ. conferma il principio per cui la clausola compromissoria statutaria vincola la società e tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio sia oggetto di controversia, con conseguente persistenza dell'efficacia della clausola anche nei confronti dell'ex socio receduto per le controversie afferenti al rapporto societario.
Note Metodologiche
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