Tribunale di Perugia, 7 novembre 2025, n. 1332
Massima
L'arbitrato irrituale ha natura negoziale e costituisce espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali conferiscono agli arbitri un mandato congiunto per la composizione della controversia mediante un atto avente natura di contratto, anziché di pronuncia giurisdizionale.
La violazione del principio del contraddittorio nell'arbitrato irrituale, rilevante ai sensi dell'art. 808 ter cod. proc. civ., si configura quando gli arbitri non garantiscono alle parti la possibilità di interloquire su ogni punto fondamentale della controversia, omettendo di far conoscere i risultati dell'istruttoria, di consentire repliche alle difese avversarie o di permettere l'interlocuzione su aspetti di fatto rilevanti per la decisione.
Il rispetto del principio del contraddittorio nell'arbitrato irrituale non impone agli arbitri di ammettere qualsiasi istanza istruttoria formulata dalle parti, dovendo i mezzi di prova rispondere ai requisiti di ammissibilità e rilevanza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento degli arbitri, i quali devono contemperare l'esigenza di evitare attività processuali superflue con quella di assicurare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
La mancata ammissione di prove testimoniali da parte del collegio arbitrale non integra violazione del contraddittorio quando tale decisione sia sorretta da adeguata motivazione in ordine alla superfluità dei mezzi istruttori richiesti, in ragione della sufficienza degli elementi probatori già acquisiti al procedimento.
Note Metodologiche
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