sentenza
N. 943
Anno: 2019

Tribunale di Perugia, 14 giugno 2019, n. 943

⚖️ Tribunale di Perugia
📅

Massima

L’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria [per incuriam].

Note Metodologiche

per incuriam

Come citare

Tribunale di Perugia, 14/06/2019, n. 943, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-perugia-14-giugno-2019-n-943-1752148086/