ordinanza
Tribunale di Pavia, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00001719/2026)
Tribunale di Pavia
Massima
Ai sensi dell'art. 815, co. 2, c.p.c., la parte che abbialla nomina di un arbitro non può ricusarlo per motivi che erano già conosciuti al momento della nomina; ove l'arbitro sia stato nominato per accordo contrattuale delle parti, la ricusazione è ammissibile solo se fondata su motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente alla nomina stessa.
Non integra la causa di ricusazione di cui all'art. 815, co. 1, n. 5, c.p.c. la circostanza che un notaio designato quale arbitro abbia svolto attività professionale in favore di entrambe le parti della controversia,eso che tale circostanza depone per l'assenza di un rapporto continuativo esclusivo con una sola di esse e presuppone la fiducia reciprocamente riposta nella professionalità del designato.
Non integra la causa di ricusazione di cui all'art. 815, co. 1, n. 6, c.p.c. la mera custodia, da parte del designato arbitro, del documento negoziale contenente la clausola compromissoria, qualora il professionista non abbia reso consulenza, assistenza o difesa a favore di alcuna delle parti in relazione alla vicenda ogetto del procedimento arbitrale.
La manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione dell'arbitro, presupposto per la condanna al pagamento di una somma equitativa ai sensi dell'art. 815, penultimo co., c.p.c., non ricorre quando emerga che l'arbitro designato intrattenesse rapporti professionali con entrambe le parti, circostanza che giustifica la proposizione dell'istanza pur in assenza dei presupposti previsti dall'art. 815 c.p.c.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 815, co. 2, c.p.c., la parte che abbialla nomina di un arbitro non può ricusarlo per motivi che erano già conosciuti al momento della nomina; ove l’arbitro sia stato nominato per accordo contrattuale delle parti, la ricusazione è ammissibile solo se fondata su motivi sopravvenuti o conosciuti successivamente alla nomina stessa.
Non integra la causa di ricusazione di cui all’art. 815, co. 1, n. 5, c.p.c. la circostanza che un notaio designato quale arbitro abbia svolto attività professionale in favore di entrambe le parti della controversia,eso che tale circostanza depone per l’assenza di un rapporto continuativo esclusivo con una sola di esse e presuppone la fiducia reciprocamente riposta nella professionalità del designato.
Non integra la causa di ricusazione di cui all’art. 815, co. 1, n. 6, c.p.c. la mera custodia, da parte del designato arbitro, del documento negoziale contenente la clausola compromissoria, qualora il professionista non abbia reso consulenza, assistenza o difesa a favore di alcuna delle parti in relazione alla vicenda ogetto del procedimento arbitrale.
La manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione dell’arbitro, presupposto per la condanna al pagamento di una somma equitativa ai sensi dell’art. 815, penultimo co., c.p.c., non ricorre quando emerga che l’arbitro designato intrattenesse rapporti professionali con entrambe le parti, circostanza che giustifica la proposizione dell’istanza pur in assenza dei presupposti previsti dall’art. 815 c.p.c.
Come citare
Tribunale di Pavia, 23 Giugno 2026, «Tribunale di Pavia, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00001719/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pavia-ord-23-giugno-2026-r-g-00001719-2026/