sentenza
N. 7
Anno: 2026

Tribunale di Pavia, 3 gennaio 2026, n. 7

⚖️ Tribunale di Pavia
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Massima

La connessione tra controversie scaturenti da una pluralità di contratti, di cui solo alcuni recanti clausola compromissoria, non incide sull'operatività del patto arbitrale né consente di attrarre alla cognizione del giudice ordinario le questioni devolute agli arbitri o viceversa, operando il principio delle cd. "vie parallele" sancito dall'art. 819-ter cod. proc. civ., che comporta la coesistenza del giudizio statuale e di quello arbitrale senza reciproca vis attractiva, salve le tassative ipotesi di sospensione previste dalla legge.
In applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 808-quater cod. proc. civ., secondo cui nel dubbio la convenzione d'arbitrato si interpreta estensivamente a tutte le controversie derivanti dal contratto, la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative all'"esecuzione delle opere" deve intendersi comprensiva anche delle liti sul pagamento del corrispettivo, in quanto sinallagmaticamente collegate alla prestazione caratteristica del contratto di appalto.
Il canone di buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 cod. civ. impone di escludere una lettura restrittiva della clausola compromissoria che condurrebbe a scindere irragionevolmente la sede delle tutele, impedendo alla parte convenuta per il corrispettivo di far valere nella medesima sede eccezioni e domande che traggono causa dall'esecuzione del contratto, ovvero affidando agli arbitri l'interpretazione del contratto ma non la decisione sulla sua integrale esecuzione.
La pretesa relativa agli interessi moratori rientra nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull'esecuzione del contratto, costituendo gli accessori del credito principale elementi inscindibilmente connessi alla fonte contrattuale, senza che sia concepibile includere nell'arbitrato la sorte capitale ed escludere le obbligazioni accessorie che da essa promanano.
La clausola compromissoria che prevede la decisione degli arbitri "secondo equità", congiuntamente all'impegno delle parti ad accettare come "definitivo" il lodo e alla rinuncia ai rimedi giurisdizionali, denota la comune intenzione di attribuire agli arbitri un potere di determinazione negoziale in sostituzione della volontà delle parti, configurando un arbitrato irrituale.
La deduzione di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone questione di giurisdizione o di competenza, ma comporta l'improponibilità della domanda giudiziale per rinuncia all'azione in favore del rimedio privatistico prescelto dalle parti.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Pavia, 03/01/2026, n. 7, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pavia-3-gennaio-2026-n-7-1770826161-5993/