sentenza
N. 1204
Anno: 2025

Tribunale di Patti, 16 dicembre 2025, n. 1204

⚖️ Tribunale di Patti
📅

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che attribuisce la competenza arbitrale per le controversie relative ai "rapporti sociali" tra soci e società non si estende ai rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra un socio e la società medesima, quali quelli derivanti da un contratto di appalto di servizi, i quali costituiscono obbligazioni di fonte negoziale autonoma e distinta rispetto al vincolo societario.
La designazione convenzionale di un foro, anche arbitrale, come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca delle parti, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" o di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività; in difetto di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro convenzionalmente designato deve qualificarsi come meramente facoltativo e concorrente con quelli previsti dalla legge.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Patti, 16/12/2025, n. 1204, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-patti-16-dicembre-2025-n-1204-1770761756-2095/