Tribunale di Patti, 12 maggio 2023, n. 490
Massima
Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quanto la volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeunetica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.
Note Metodologiche
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