sentenza
N. 490
Anno: 2023

Tribunale di Patti, 12 maggio 2023, n. 490

⚖️ Tribunale di Patti
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Massima

Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quanto la volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeunetica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Patti, 12/05/2023, n. 490, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-patti-12-maggio-2023-n-490-1752148099/