Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Parma, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00001245/2026)

Tribunale di Parma

Massima

In presenza di clausola compromissoria, la competenza cautelare del giudice ordinario sussiste in ogni caso finché il collegio arbitrale non sia stato costituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-quinquies e 818, co. 2, c.p.c.; essa permane altresì quando la clausola compromissoria non abbia espressamente attribuito agli arbitri il poteutelare, nel qual caso la competenza cautelare del giudice ordinario è esclusiva e non cessa nemmeno con la successiva costituzione del collegio.
La domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è inammissibile per difetto del requisito di residualità allorché l'ordinamento appresti uno strumento cautelare tipico idoneo a tutelare la posizione della parte; in materia di esclusione del socio da società di persone, il rimedio tipico è costituito dall'opposizione ex art. 2287, co. 2, c.c., chebuisce al giudice il potere di sospendere l'efficacia della delibera con provvedimento di natura conservativa e non anticipatoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In presenza di clausola compromissoria, la competenza cautelare del giudice ordinario sussiste in ogni caso finché il collegio arbitrale non sia stato costituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-quinquies e 818, co. 2, c.p.c.; essa permane altresì quando la clausola compromissoria non abbia espressamente attribuito agli arbitri il poteutelare, nel qual caso la competenza cautelare del giudice ordinario è esclusiva e non cessa nemmeno con la successiva costituzione del collegio.
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è inammissibile per difetto del requisito di residualità allorché l’ordinamento appresti uno strumento cautelare tipico idoneo a tutelare la posizione della parte; in materia di esclusione del socio da società di persone, il rimedio tipico è costituito dall’opposizione ex art. 2287, co. 2, c.c., chebuisce al giudice il potere di sospendere l’efficacia della delibera con provvedimento di natura conservativa e non anticipatoria.

Come citare

Tribunale di Parma, 23 Giugno 2026, «Tribunale di Parma, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00001245/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-parma-ord-23-giugno-2026-r-g-00001245-2026/

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