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Tribunale di Parma, ord. 23 giugno 2026 (R.G. 00001245/2026)

In presenza di clausola compromissoria, la competenza cautelare del giudice ordinario sussiste in ogni caso finché il collegio arbitrale non sia stato costituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-quinquies e 818, co. 2, c.p.c.; essa permane altresì quando la clausola compromissoria non abbia espressamente attribuito agli arbitri il poteutelare, nel qual caso la competenza cautelare del giudice ordinario è esclusiva e non cessa nemmeno con la successiva costituzione del collegio.
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è inammissibile per difetto del requisito di residualità allorché l’ordinamento appresti uno strumento cautelare tipico idoneo a tutelare la posizione della parte; in materia di esclusione del socio da società di persone, il rimedio tipico è costituito dall’opposizione ex art. 2287, co. 2, c.c., chebuisce al giudice il potere di sospendere l’efficacia della delibera con provvedimento di natura conservativa e non anticipatoria.

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