Tribunale di Parma, 20 novembre 2025, n. 1193
Massima
Il lodo arbitrale pronunciato nei confronti di una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro i soci illimitatamente responsabili, ancorché rimasti estranei al giudizio arbitrale per accoglimento dell'eccezione di incompetenza derivante dall'inopponibilità nei loro confronti della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale. La responsabilità solidale e sussidiaria del socio per le obbligazioni sociali, discendente dalla sua qualità di socio ai sensi dell'art. 2267 cod. civ., opera sul piano sostanziale indipendentemente dalla partecipazione al procedimento arbitrale, sicché dall'esistenza dell'obbligazione sociale accertata nel lodo deriva necessariamente la responsabilità del socio, legittimando l'esecuzione forzata nei suoi confronti in forza del medesimo titolo esecutivo formatosi contro la società.
Note Metodologiche
standard